Descrizione
Si informa la cittadinanza che, dal 30 LUGLIO 2026, secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 2 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, le Carte d’Identità
Elettroniche (CIE) rilasciate a persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età
al momento della richiesta avranno una DURATA TEMPORALE ILLIMITATA e
continueranno ad essere comunque documento utilizzabile al fine dell’espatrio.
Per tutti i cittadini che abbiano compiuto il 70° anno di età e ai quali la carta
d’identità elettronica (CIE) sia stata rilasciata o rinnovata anteriormente al 30 luglio
2026, resta confermata la validità decennale del documento, non trovando
applicazione le nuove disposizioni normative introdotte a decorrere da tale data.
Punti chiavi da ricordare:
- Chi è interessato: Tutti i cittadini che, al momento del rilascio o del rinnovo del
documento, hanno 70 anni o più. - Validità del documento: La carta non dovrà più essere rinnovata ogni 10 anni,
ma resterà valida a tempo indeterminato per quanto riguarda l'identificazione
personale e per l’espatrio. - Eccezione tecnica: Sebbene l'identità non scada, i servizi digitali associati al
microchip (come l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione tramite Identità
digitale CIE) richiedono il rinnovo alla normale scadenza dei dieci anni per
garantire l’identificazione sicura, garantendo l’identità digitale dell’utente.
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Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2026, 08:25